L´usura e le sue origini by Amanda Granata ( I/5)
Questo studio vuole analizzare l’istituto dell’usura, da sempre discusso e di difficile definizione.
Partendo dall’analisi etimologica del termine, possiamo risalire alla lingua latina, in particolare al vocabolo utor, uso, che indicava presso gli antichi sia l’uso di una cosa – specialmente il denaro – concesso da una persona ad un’altra, sia ciò che per corrispettivo di tale uso viene prestato ,(I).
É necessario, però, non soffermarsi solo sull’etimologia per scorgere la vera origine dell’istituto, ma fare un opportuno passo indietro per rintracciare le vere radici del concetto d’usura, o quantomeno la prima testimonianza scritta dello stesso, che affiora in uno dei testi fondamentali della nostra tradizione storica: la Bibbia.
Nel Pentateuco troviamo, infatti, un’espressione della legge mosaica, secondo la quale era vietato agli israeliti prendere interessi tra di loro, mentre era permesso il mutuo fruttifero con gli stranieri.
A questa concezione iniziale ne seguirono molte altre, alcune contrarie alla pratica dell’usura, altre favorevoli, in tutto o in parte. Lo stesso tasso degli interessi subì delle modifiche a seconda del periodo storico.
Ad esempio, nel 250 d.C. in Grecia e in Asia Minore l’interesse usurario toccava una ragione molto elevata, fino a raggiungere il 25% giornaliero. Anche nell’Antica Roma, ove inizialmente erano offerte tracce d’odio contro l’interesse, con la fine della Repubblica fu stabilito come massimo tasso il 12%, mentre con l’imperatore Giustiniano furono differenziati i tassi d’interesse a seconda dell’attività praticata: l’8%, ad esempio, era previsto per il contratto di mutuo tra i commercianti.
Questo susseguirsi di cambiamenti e contrapposizioni sfociò nel Medioevo nella famosa altercatio tra moralisti e civilisti. La diatriba che segnò tutto il periodo vide contrapporsi pareri diversi e studiosi del diritto dai nomi altisonanti come Sigismondo Scaccia e Baldo degli Ubaldi. Molti, giuristi e non, si affermarono contrari alla pratica dell’usura, ma i bisogni della vita, gli scambi cresciuti, i commerci ampliati e il passaggio graduale dall’economia di natura all’economia in denaro fecero eccezionalmente riconoscere come legittimi gli interessi dei Monti di Pietà, quelli della rendita costituita e dei prestiti fatti allo Stato e ai mercanti.
Tra le voci contrarie va sicuramente menzionata quella della Chiesa cristiana che fin dalle sue prime leggi vietò ai sacerdoti di dare denari ad usura: non perchè ciò fosse contrario ai principi cristiani, infatti Gesù non vietò mai gli interessi, ma perchè non corrispondeva allo stato ecclesiastico.
Posizione che verrà successivamente modificata dagli stessi Pontefici .
Attualmente, il codice penale italiano riconosce l’usura come reato (art. 644) e lo definisce come un delitto contro il patrimonio commesso mediante frode. Perchè esso sussista è necessario, infatti, l’abuso di uno stato di bisogno finanziario altrui, abuso che oscilla tra violenza e frode.
L’interesse si definisce usurario quando, speculandosi sui bisogni del richiedente, si domandi un corrispettivo anormale e, come tale, lesivo della morale sociale.
L’intento di questo studio è quello di mostrare come si sia arrivati all’attuale definizione di usura mediante l’esame dei passaggi salienti caratterizzanti l’intero sistema di diritto comune.
Amanda Granata
Note:
(I) A. BUTERA, Digesto Italiano, Vol. XXIV, pg. 121
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Oggi Proumerzen inizia una nuova sezione editoriale dedicata ad argomenti storici chiamata ” Hystorica”.
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